SPECIALE
NOTIZIARIO FISCALE E TRIBUTARIO
nr. 3/2001 del 28.02.2001
LA DICHIARAZIONE PERIODICA IVA 2001
PREMESSA
Soggetti obbligati e soggetti esonerati
DOVE E COME SI PRESENTA
TERMINI DI PRESENTAZIONE
MODALITA’ DI COMPILAZIONE
Liquidazione periodica I.V.A., come annotarla sui relativi registri
Arrotondamenti
Contribuenti trimestrali e liquidazione dell’ultimo trimestre
Credito IVA dell’anno precedente o rimborsabile del trimestre
I.V.A. TRIMESTRALE –Il debito I.V.A. compensato sconta (ora) la maggiorazione del 1% (risp. 1.3 Circ. 127/E)
Riporto del credito dell’anno precedente
Casi particolari rinvio
LA DICHIARAZIONE PERIODICA I.V.A. 2001
PREMESSA
L’obbligo della Dichiarazione Periodica I.V.A., introdotto col DPR. 100/98, è oramai esteso a quasi tutti i contribuenti. Il modello di dichiarazione periodica è alla terza versione, nel 1999 è stato approvato con D.M. del 26.02.99 G.U. n. 53 del 05.03.99, per il 2000 è stato approvato un secondo modello con D.M. del 21 dicembre 1999 pubblicato sulla G.U. DEL 30.12.1999 Supplemento Ordinario n. 231. Questo secondo modello di Dichiarazione Periodica si utilizza fino alla dichiarazione relativa al mese di dicembre 2000 o all’ultimo trimestre 2000.
Il nuovo modello di Dichiarazione Periodica I.V.A. approvato con D.M. del 31.1.2001 G.U. n. 41 del 19.2.2001 deve essere utilizzato a partire dalle dichiarazioni periodiche relative a gennaio 2001 o relative al primo trimestre 2001, i termini di presentazione delle periodiche di gennaio, febbraio e marzo 2001 sono stabiliti alla data del 31 maggio 2001.
Rimane tuttavia confermata la scadenza del 30 aprile 2001 per chiedere il rimborso del credito I.V.A. relativo al primo trimestre 2001, con presentazione del modello cartaceo di dichiarazione periodica I.V.A. all’Ufficio delle Entrate competente.
Con le note che seguono cercheremo di fornire le istruzioni operative per la compilazione del nuovo modello.
SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESONERATI
La Dichiarazione Periodica, deve essere presentata da tutti i contribuenti IVA ad eccezione di:
ü persone fisiche che hanno realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a 50 milioni di lire (25.823 Euro);
ü contribuenti che per l’anno in corso non sono obbligati a presentare la Dichiarazione Annuale IVA (Es. medici che effettuano solamente operazioni esenti) se nel corso dell’anno si verificano le condizioni che obbligano alla presentazione della dichiarazione annuale (Es. medico che emette una fattura con IVA) l’obbligo di Dichiarazione Periodica scatta dal periodo (mese o trimestre) in cui sono venute meno le condizioni di esonero;
ü limitatamente al periodo interessato (mese o trimestre), contribuenti che pur essendo obbligati alla Dichiarazione Annuale, non hanno effettuato operazioni né attive né passive e che non si ritrovano con un credito da rinviare al periodo successivo, probabilmente le istruzioni intendono, registrato anziché effettuato, potremmo infatti effettuare una operazione di acquisto in gennaio, l’effettuazione avviene con la consegna, ma registrare la relativa fattura in febbraio. L'obbligo di presentazione della periodica, anche in assenza di operazioni, ma col riporto di un credito, è stato chiarito con la circolare n. 14/E del 7.2.2001;
ü contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti e hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ex art. 36bis;
ü dentisti e odontotecnici con esclusivamente operazioni esenti anche se nel periodo sono diventati debitori di I.V.A. a seguito di acquisti di oro o argento puro e conseguente applicazione della particolare procedura del “Reverse Charge”;
ü soggetti pubblici, organi e amministrazioni dello stato, comuni, province e regioni, consorzi fra enti locali, associazioni ed enti che gestiscono demani collettivi, comunità montane, enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie comprese le A.S.L..
DOVE E COME SI PRESENTA
Le Dichiarazioni Periodiche I.V.A. dell’anno 2001 non possono essere presentate in banca o in posta ma devono essere presentate solamente in via telematica con la possibilità di:
·
Chiedere l’abilitazione
all’Ufficio delle Entrate per ottenere l’abilitazione all’utilizzo della rete
Entratel;
· Avvalersi di una società del Gruppo nel caso si appartenga a un Gruppo di società;
Chiedere l’abilitazione al Servizio Telematico Internet (http://uniconline.finanze.it), nel caso di obbligo di 770 unificato (fino a 20 percipienti) o di esonero dal 770 perché non si sono operate ritenute.
L’intermediario che riceve la dichiarazione rilascia copia della stessa con apposita ricevuta quale prova dell’avvenuta presentazione.
TERMINI DI PRESENTAZIONE
La Dichiarazione Periodica va’ presentata entro il termine di invio telematico della dichiarazione stessa, quindi entro il mese successivo a quello in cui si è tenuti ad effettuare la liquidazione I.V.A.
Con la tabella che segue riepiloghiamo le scadenze, ricordando che i termini che cadono di sabato o in giorni festivi sono automaticamente prorogati al primo giorno successivo non festivo.
DICHIARAZIONE
I.V.A PERIODICHE |
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Periodo di riferimento |
Liquidazione |
Invio telematico |
gennaio |
16/02 |
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febbraio |
16/03 |
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marzo |
16/04 |
31/05 |
1°
trimestre |
16/05 |
30/06 |
aprile |
16/05 |
30/06 |
maggio |
16/06 |
31/07 |
giugno |
16/07 |
31/08 |
2°
trimestre |
16/08 |
30/09 |
luglio |
16/08 |
30/09 |
agosto |
16/09 |
31/10 |
settembre |
16/10 |
30/11 |
3°
trimestre |
16/11 |
31/12 |
ottobre |
16/11 |
31/12 |
novembre |
16/12 |
31/01 |
dicembre |
16/01 |
28/02 |
4°
trimestre |
16/02 - 16/03 (2) |
31/03 |
(1)
La data sbarrata si riferisce alla scadenza a regime normale, per
il 2001 il termine per l’invio telematico delle dichiarazioni periodiche di
gennaio e febbraio è prorogato al 31 maggio.
(2)
Per particolari categorie di contribuenti autorizzati alla liquidazione
trimestrale (trasportatori, distributori di carburanti, ecc.) il saldo del 4°
trimestre si effettua entro il 16
febbraio.
Periodicità
per i contribuenti con attività separate
Ricordiamo che i contribuenti che svolgono più attività e che determinano l’I.V.A. in modo separato, presentano le dichiarazioni periodiche:
A)
Contribuenti con la stessa periodicità (mensile o trimestrale)
Tali contribuenti devono presentare per ciascun periodo un'unica dichiarazione riepilogativa di tutte le attività per le quali il soggetto tiene contabilità separate.
B)
Contribuenti con periodicità diversa (sia mensile che
trimestrale)
Il contribuente che effettui, per le diverse attività esercitate, sia liquidazioni periodiche mensili che trimestrali, deve, in via generale, presentare dichiarazioni periodiche distinte (mensili e trimestrali) con riferimento alle rispettive liquidazioni.
MODALITA’ DI COMPILAZIONE
La Dichiarazione Periodica contiene i dati riepilogativi della liquidazione I.V.A. periodica, sia essa a debito oppure a credito. Ricordiamo che non vanno riportati gli importi delle operazioni escluse (ex art. 15).
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Intestazione |
La compilazione di questa parte è intuitiva: -
la compilazione del numero
di codice fiscale deve
iniziare dalla prima casella di sinistra; -
PERIODO, indicare l’anno
e il mese (da 1 a 12) o trimestre (da1 a 4) cui la dichiarazione si
riferisce; |
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Sezione
1 |
Dati
di carattere generale |
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Importi
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La dichiarazione deve contenere gli importi in migliaia di lire
senza indicare i tre zeri finali si può anche compilare in
Euro barrando la casella
(1) “euro”
se i successivi importi sono da intendersi espressi nella moneta
europea. Eventuali importi negativi si indicano col segno meno (-)
all’interno del rigo. Le migliaia di lire vanno arrotondate all’unità superiore, se si
superano le 500 lire, l’Euro invece si arrotonda all’unità
superiore se si superano i 49 centesimi. L’obbligo di compilazione in Euro scatta dall’esercizio successivo
a quello per il quale è stato redatto il bilancio in Euro. La dichiarazione periodica redatta in euro fa scattare l’obbligo di
compilazione in euro per tutte le successive dichiarazioni, fermo
restando la possibilità di pagare indifferentemente in Euro o in Lire. |
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Variazioni
di imponibile Regolarizzazione
semplificata |
La relativa casella (2)
deve essere barrata se nei righi VP1, VP2 e VP3 sono comprese variazioni
di imponibili (no di imposta) per regolarizzare precedenti
violazioni avvenute nello stesso anno. Procedura utilizzabile fino
all’ultima dichiarazione periodica dell’anno |
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Dichiarazione
correttiva nei termini |
La casella (3) va barrata
per presentare una dichiarazione periodica sostitutiva di una precedente
i cui termini di presentazione non sono ancora scaduti, in questo caso
come PERIODO si indica quello della dichiarazione periodica che si va a
sostituire. |
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Dichiarazione
integrativa |
La casella (4) va barrata
per presentare una dichiarazione periodica oltre il termine di scadenza
ma entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale I.V.A.
dell’anno, per rettificare o integrare una periodica precedente, come
PERIODO si indica quello della dichiarazione periodica che si va a
rettificare. |
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I.V.A.
di gruppo |
Le caselle (5) e (6)
sono riservate a chi si avvale della liquidazione I.V.A. di gruppo per
comunicare se la dichiarazione si riferisce al gruppo o ad una società
del gruppo. |
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RIGO
VP1 col. 1: VENDITE |
Si indica il totale delle operazioni imponibili (senza considerare l’I.V.A.), non imponibili ed esenti
(art. 10), registrate nel registro vendite
o corrispettivi e
comunque soggette a registrazione, compreso l’imponibile delle
operazioni a esigibilità differita. Le operazioni esenti dei soggetti dispensati dell’obbligo di
fatturazione (art. 36/bis) non vanno indicate. Non vanno indicati gli imponibili su acquisti Intra e autofatture,
registrati in vendita. |
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RIGO
VP1 col. 2: VENDITE |
Riportare l’importo già compreso nella colonna 1 delle cessioni
intracomunitarie di beni art. 41 D.L. 331/93 e art. 50/bis c. 4
lett. F (beni prelevati da un deposito I.V.A. e spediti in altro stato
dell’UE.). Non vanno indicate le prestazioni di servizi intracomunitari art. 40
c. 4/bis, art. 40 c. 5, art. 40 c. 6 e art. 40 c. 8. Non si indicano le
cessioni a residenti nella Città del Vaticano o a San Marino perché
non considerate cessioni Intra. |
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RIGO
VP2 col. 1: ACQUISTI |
Si indicano tutti gli acquisti,
senza considerare l’I.V.A., imponibili, non imponibili, esenti (in
Italia, S. Marino, Vaticano, intracomunitari e le importazioni),
registrati nel periodo, compresi gli acquisti di servizi resi in Italia
da prestatore estero e compreso l’imponibile degli acquisti di oro e
argento soggetti al Reverse Charge. Si devono indicare tutti gli acquisti rilevanti ai fini I.V.A.,
ancorché con I.V.A. indetraibile, compresi gli acquisti con esigibilità
I.V.A. differita. |
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RIGO
VP2 col. 2: ACQUISTI |
Riportare l’importo già compreso nella colonna 1 degli acquisti
intracomunitari di beni (imponibili, non imponibili, esenti o non
soggetti) comprendendovi anche le operazioni (quota imponibile) la cui
I.V.A. non è detraibile. Vanno comprese anche le operazioni di acquisto intracomunitarie con
introduzione in un deposito I.V.A. ex art. 50/bis D.L. 331/93 e le
operazioni di prelevamento dal deposito I.V.A., nel caso particolare di
“consignment stock”. Non
vanno indicati i corrispettivi per acquisto di servizi intracomunitari e gli
acquisti da San Marino o Città del Vaticano |
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RIGO
VP3 IMPORTAZIONI
DI ORO E ARGENTO |
Nelle colonne (1) e (2)
riportare rispettivamente l’imponibile e l’imposta relativi alle
importazioni di oro e argento sulle quali la dogana non ha applicato
l’IVA ed assoggettate all’imposta secondo la nuova legge sull’oro
(n. 7/2000) , mediante la doppia annotazione in I.V.A. acquisti e I.V.A.
vendite. ( Reverse Charge) |
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Sez.
2 |
Liquidazione
dell’imposta |
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RIGO
VP10 I.V.A.
VENDITE |
Indicare l’I.V.A. a debito del periodo, comprendendovi anche
l’I.V.A. a debito per acquisti intracomunitari, Reverse Charge e per
autofatture registrati in vendita (non va indicata l’I.V.A. non
esigibile del periodo, mentre va indicata l’I.V.A. non esigibile di
periodi precedenti divenuta esigibile nel periodo). |
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RIGO
VP11 I.V.A.
ACQUISTI |
Riportare
l’I.V.A. detraibile del periodo. |
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RIGO
VP12 Debito
o credito I.V.A. del periodo |
Riportare il
risultato di (VP10 – VP11) a colonna 1 se positivo, a colonna
2 se negativo. |
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Rigo
VP13 Variazioni
d’imposta non regolarizzate con note d’accredito o d’addebito |
In caso di ravvedimento relativo a periodi precedenti dello stesso
anno, riportare l’importo delle variazioni d’imposta compresi
gli eventuali interessi: a colonna
1 gli aumenti di debiti o la diminuzione di crediti IVA; a colonna 2 la diminuzione dei debiti o l’aumento dei crediti IVA. Nel
caso in cui la maggiore imposta risulti già compresa nel rigo VP10 in
quanto regolarizzata con nota d’addebito, riportare solo gli interessi
dovuti se non sono già stati versati In
questo rigo va riportato anche il maggior credito IVA risultante dal
ricalcolo del pro-rata eseguito con la dichiarazione annuale. Nella
colonna 1 andrà inoltre eventualmente riportata quella parte del
credito I.V.A. compensabile, già computato in detrazione IVA e che ora
si intende estromettere dalla contabilità IVA per utilizzarlo in
compensazione con altri tributi (caso particolare). Nel
caso di società controllata uscita dal gruppo vedere istruzioni. |
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Rigo
VP14 Regolarizzazione |
A colonna 1 riportare
l’eventuale I.V.A. non versata, già ricompresa nel rigo VP21 di una
dichiarazione periodica precedente ma dello stesso anno, l’importo ai
fini della regolarizzazione deve essere aumentato degli interessi legali
(3,5%). A
colonna 2 indicare invece
l’eventuale I.V.A. versata in eccesso rispetto a quanto risultante dal
rigo VP21 di una dichiarazione periodica precedente ma dello stesso
anno. |
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Rigo
VP15 col. 1 Debito
minimo |
Riportare l’eventuale importo a debito del periodo precedente non
versato perché di importo fino a lire 50.000 (26 Euro) |
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Rigo
VP15 col. 2 Credito
periodo precedente |
Riportare l’importo del Credito IVA del periodo precedente dello
stesso anno solare (nella dichiarazione di gennaio o del 1°
trimestre non si indicherà nessun valore). L’importo da indicare deve
considerare gli eventuali crediti già compensati o chiesti a rimborso,
deve pertanto corrisponde alla seguente somma algebrica dei righi della
dichiarazione del periodo precedente. VP17col.2
- (VP31+VP32) |
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Rigo
VP16 Credito
Iva compensabile detratto |
Riportare tutto o parte del credito IVA risultante dalla dichiarazione
annuale dell’anno precedente o, ricorrendone i presupposti (vedi Sez.
3), anche l’importo relativo al credito IVA trimestrale rimborsabile,
chiesto in compensazione, che si vuole calcolare in detrazione (anche se
superiore al debito IVA del periodo). Il
credito I.V.A. derivante dall’anno precedente non chiesto a rimborso
viene definito dal Ministero “Credito I.V.A. compensabile”; questo
credito può essere utilizzato con “compensazione interna”,
riportandolo nelle liquidazioni periodiche e indicandolo in VP16 o con
“compensazione esterna”, se lo si utilizza in compensazione nel
modello di versamento F24. In
ogni caso (compensazione sia interna che esterna) il Credito va annotato
nel registro I.V.A. Acquisti e i relativi movimenti di utilizzo, sia in
F24 che in liquidazione periodica, devono essere annotati con la
liquidazione periodica I.V.A. |
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Rigo
VP17 col. 1 IVA
dovuta |
Riportare l’importo dell’IVA dovuta (riscontrare con risultato
della liquidazione IVA). Detto
importo sarà pari al risultato (se
positivo) delle: colonne 1 dei righi VP12 VP13 VP14 e VP15, dedotti gli importi delle colonne
2 dei righi VP12 VP13 VP14 VP15 e VP16. |
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Rigo
VP17 col. 2 IVA
a credito |
Riportare l’importo dell’IVA a credito da riportare a nuovo o da
trasferire nel caso di liquidazione di gruppo (riscontrare con risultato
della liquidazione IVA). Detto
importo sarà pari al risultato negativo che risulta dal calcolo descritto nel punto
precedente |
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Rigo
VP18 Crediti
particolari |
Riportare eventuali crediti d’imposta particolari utilizzati nel
periodo, in detrazione dal versamento (no quelli compensati direttamente
nel Mod. F24). Questo
rigo non va compilato dai contribuenti trimestrali “normali”
relativamente al 4° trimestre. |
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Rigo
VP19 Interessi |
Riportare l’importo degli interessi (1%) dovuto dai contribuenti
trimestrali “normali” il calcolo si effettua sull’importo del rigo
VP12 col. 1. Questo
rigo non deve essere compilato nella dichiarazione periodica relativa al
4° trimestre dell’anno. |
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Rigo
VP20 Acconto |
Se la periodica si riferisce al mese di dicembre o al quarto
trimestre, riportare l’importo dell’acconto IVA pagato in dicembre. |
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Rigo
VP21 Importo
da versare |
Indicare
l’IVA da versare, la stessa risulta dalla seguente somma: VP17col.1+VP19 – VP18 – VP20 Se
l’acconto versato in dicembre è superiore all’I.V.A. dovuta
l’importo da indicare in questo rigo sarà pari a zero. Questo
rigo non va compilato dai contribuenti trimestrali “normali”
relativamente al 4° trimestre. |
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Rigo
VP22 Versamento |
Riportare a casella 1
l’importo versato risultante dal modello F24 anche se compensato in
tutto o in parte. Se
avete pagato in Euro barrate la casella
2. L’indicazione
degli estremi di versamento non pone particolari problemi, nel caso di
più versamenti per lo stesso periodo indicare gli estremi
dell’ultimo. Questo
rigo non va compilato dai contribuenti trimestrali “normali”
relativamente al 4° trimestre. |
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Rigo
VP23 Agevolazioni |
Barrare la
casella: 1.
Se il versamento non è stato fatto in base a disposizioni
agevolative emanate per calamità naturali o eventi eccezionali; 2.
Se avete usufruito per particolare regime della subfornitura
(versamento I.V.A. trimestrale); 3.
Se siete un contribuente con liquidazione IVA trimestrale
“particolare” art. 74 c. 4 (distributori, autotrasportatori ecc.) |
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Sez.
3 |
Rimborso
o compensazione del credito infrannuale |
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Rigo
VP30 Condizioni
per i rimborsi infrannuali |
Questa sezione va compilata per evidenziare che ricorrono le
condizioni per chiedere il rimborso o la compensazione infrannuale. Le
condizioni sono: Casella
1, aliquota media in
vendita (senza considerare le cessione di cespiti), maggiorata del 10%,
inferiore all’aliquota I.V.A. media degli acquisti; Casella
2, vendite non
imponibili superiori al 25% di tutte le vendite del periodo Casella 3,
acquisto di beni ammortizzabili
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Rigo
VP 31 Rimborso |
Questo rigo si compila per chiedere il rimborso dell’I.V.A.
trimestrale (limitatamente al credito maturato nel trimestre senza
eventuali riporti). Se
si chiede il rimborso si deve indicare l’importo richiesto nella
casella 1) e barrare la casella
2) per l’eventuale rimborso in Euro. La richiesta
di rimborso si completa, presentando all’ufficio I.V.A. o delle
Entrate, se istituito, copia o fotocopia della Dichiarazione Periodica,
entro il 30/04, 31/07 e 31/10, a seconda che il rimborso si riferisca al
1°, 2° o 3° trimestre. |
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Rigo
VP32 Compensazione |
Questo rigo
si compila per indicare il credito I.V.A. trimestrale che si intende
chiedere di utilizzare in compensazione nel Mod. F24; I
crediti I.V.A. trimestrali, per i quali sussistono le condizioni del
rimborso, possono infatti essere compensati nel Mod. F24 a partire dal 1°
giorno successivo al trimestre di riferimento. I codici tributo da
utilizzare sono i seguenti: 6036 – credito I.V.A. art. 38/bis c. 2 DPR. 633/72 – 1° trimestre. 6037 – credito I.V.A. art. 38/bis c. 2 DPR. 633/72 – 2° trimestre. 6038
– credito I.V.A. art. 38/bis c. 2 DPR. 633/72 – 3° trimestre. |
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SOTTOSCRIZIONE: |
La dichiarazione deve essere firmata dal contribuente o dal legale
rappresentante. In
quest’ultimo caso si deve indicare il codice
carica (1 rappresentante legale o negoziale nei casi normali) e il
codice fiscale, in quanto diverso da quello della società indicato nel
frontespizio. |
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Tabella
dei codici di carica |
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1 |
Rappresentanza
legale o negoziale |
6 |
Rappresentante
fiscale (art. 17, comma 2) |
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2 |
Socio
amministratore (Società semplici, irregolari o di
fatto) |
7 |
Eredi
del contribuente |
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3 |
Curatore
fallimentare |
8 |
Liquidatore
(liquidazione volontaria) |
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4 |
Commissario
liquidatore (liquidazione coatta amministrativa
ovvero straordinaria) |
9 |
Società
beneficiaria (scissione) ovvero società incorporante |
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5 |
Commissario
giudiziale (Amministrazione
controllata ovvero custodia giudiziaria) |
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Liquidazione
periodica I.V.A. come annotarla sui relativi registri
A completamento dell’argomento riteniamo utile riepilogare le istruzioni impartite dal Ministero delle Finanze con la circolare n. 113/E del 31 maggio 2000 al fine di far coincidere i dati della liquidazione periodica con quelli riportati nella dichiarazione periodica I.V.A.
Di seguito indichiamo i dati che la liquidazione periodica I.V.A. deve contenere secondo le istruzioni impartite dal Ministero delle Finanze, aggiornato col riferimento ai nuovi righi della DICHIARAZIONE PERIODICA 2001. Per rendere più comprensibile il nostro commento riepiloghiamo il tutto in una tabella:
Sintesi |
Commento |
D.
Periodica |
Iva
vendite |
Totale dell’IVA vendite del periodo comprensivo dell’IVA relativa
a periodi precedenti ma divenuta esigibile nel periodo corrente,
dell’IVA relativa alle autofatture, agli acquisti Intra e a quelli di
oro registrati in vendita. Considerando anche le note di variazione
(note di addebito o accredito). |
VP10 |
Iva
acquisti |
Totale dell’IVA detraibile del periodo, per acquisti e importazioni
considerando le note di variazione |
VP11 |
Iva
dovuta |
I.V.A. e relativi interessi da ravvedimento operoso esercitato nella
dichiarazione periodica (caso particolare) |
VP13 |
Iva
regolarizzata |
Importo dell’omesso versamento dell’IVA già indicata in
precedenti dichiarazioni periodiche dello stesso anno e regolarizzata
nel periodo comprendendovi anche gli interessi (caso particolare) |
VP14 |
Credito
Iva o
Debito minimo |
Importo del Credito IVA del periodo precedente dello stesso anno
solare (nella dichiarazione di gennaio o del 1° trimestre non si
indica nessun valore). L’importo da indicare deve considerare gli
eventuali crediti già compensati o chiesti a rimborso. Oppure
l’eventuale importo a debito del periodo precedente non versato perché
di importo fino a lire 50.000 (26 Euro) |
VP15 Col.
2 Col.
1 |
Credito
iva anno precedente |
Tutto o parte del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale
dell’anno precedente, che si vuole calcolare in detrazione (anche se
superiore al debito IVA del periodo). |
VP16 |
Debito
o credito del periodo |
Riportare l’importo dell’IVA dovuta o l’importo dell’IVA a
credito da riportare a nuovo o da trasferire nel caso di liquidazione di
gruppo |
VP17 Col.
1 Col.
2 |
Crediti
di imposta particolari |
Eventuali crediti d’imposta particolari (imprenditoria femminile,
nuove assunzioni ecc.) utilizzati nel periodo, in detrazione dal
versamento (no quelli compensati direttamente nel Mod. F24). Questo rigo non va compilato dai contribuenti trimestrali
“normali” relativamente al 4° trimestre. |
VP18 |
1% |
Importo degli interessi (1%) dovuto dai contribuenti trimestrali
“normali” Questo rigo non
deve essere compilato nella dichiarazione periodica relativa al 4°
trimestre dell’anno. |
VP19 |
Debito |
l’IVA da versare |
VP21 |
Importo
versato |
Riportare l’importo versato risultante dal modello F24 anche se
compensato in tutto o in parte. Annotare anche gli estremi del
versamento precisando se Lire o Euro. |
VP22 |
Credito
in rimborso |
Credito del trimestre senza eventuali riporti relativo a uno dei primi
tre trimestri chiesto a rimborso o in compensazione nel Mod. F24; Va compilato se ricorrono le condizioni di aliquota media in
vendita (senza considerare le cessione di cespiti), maggiorata del 10%,
inferiore all’aliquota I.V.A. media degli acquisti, oppure di vendite
non imponibili superiori al 25% di tutte le vendite del periodo o per
acquisto di beni ammortizzabili. |
VP31 VP32 |
Arrotondamenti
Per evitare minime differenze di imposta tra il
risultato della liquidazione periodica e il dato riportato nella dichiarazione
periodica, i contribuenti devono applicare i medesimi criteri di arrotondamento
degli importi.
Ricordiamo che le Lire si arrotondano alle mille Lire superiori se si superano le 500 lire mentre l’Euro si arrotonda all’unità superiore se si superano i 49 centesimi.
Contribuenti
trimestrali e liquidazione dell’ultimo trimestre
I contribuenti trimestrali per opzione, devono effettuare la liquidazione I.V.A. del 4° trimestre entro il 16 febbraio fermo restando che il versamento andrà effettuato con la dichiarazione annuale entro il 16 marzo quale conguaglio dell’anno. Per i soggetti tenuti alla presentazione del modello Unico il pagamento può essere fatto anche entro il termine di presentazione dello stesso con la maggiorazione per interessi (0,4%).
Credito
IVA dell’anno precedente o rimborsabile del trimestre
Dalle nuove istruzioni risulta che il Credito I.V.A. dell’anno precedente e il Credito I.V.A. trimestrale (per il quale sussistono le condizioni per chiedere il rimborso) richiesto in compensazione (VP32) vengono posti virtualmente in una sorta di “limbo”; questi crediti possono poi essere trasferiti dal “limbo” e transitare indifferentemente:
1. nel Modello F24 per compensare altri debiti di imposte o contributi (compensazione esterna);
2. nella contabilità I.V.A. (compensazione interna) facendoli concorrere in tutto o in parte alla liquidazione I.V.A. e riportando il relativo importo nel rigo VP16.
Il riporto in VP16 può avvenire in due modi:
p riportando di volta in volta solamente la parte di credito necessaria per estinguere il debito del periodo;
p riportando l’importo complessivo del credito che si vuole portare in detrazione, nel periodo e in quelli successivi.
Il Ministero ammette anche l’operazione inversa a quella indicata al precedente punto 2), vale a dire che il credito che ormai è parte del credito I.V.A. del periodo può ritornare nel “limbo” estromettendo dalla contabilità I.V.A. tutto o parte di quel credito precedentemente riportato nel rigo VP16; per fare questo l’importo che si vuole estromettere dalla contabilità I.V.A. andrà ora riportato nel rigo VP13 colonna 1 anziché nel vecchio rigo VP8.
I.V.A.
TRIMESTRALE – Il debito I.V.A. compensato sconta (ora) la maggiorazione del 1%
(risp. 1.3 Circ. 127/E)
Se il debito I.V.A. trimestrale viene compensato con un credito I.V.A., riportato in detrazione dal periodo o dall’anno precedente, poiché la compensazione avviene all’interno della stessa liquidazione periodica, solo sull’eventuale debito finale (che costituisce l’I.V.A. effettivamente da versare) devono essere calcolati gli interessi dell’1% previsti dalla legge.
Viceversa se il debito I.V.A. trimestrale viene compensato nel Mod. F24, l’interesse dell1% dovrà essere calcolato su tutto il debito I.V.A. del periodo.
Riporto
del credito dell’anno precedente
Il Ministero ricorda che all’inizio dell’anno deve essere annotato nel registro degli acquisti (art. 30 c.2 DPR. 633/72) il credito I.V.A. risultante dalla dichiarazione I.V.A. relativa all’anno precedente (normalmente è il credito che risulta nell’ultima liquidazione I.V.A.).
Con la risposta n. 1.1 della circolare n. 127/E lo stesso Ministero ha fornito alcune indicazioni sulla gestione del credito I.V.A. che riportiamo di seguito.
“Come
già evidenziato nel punto 2.18 della circolare n. 92/E del 26 aprile 1999, il
contribuente può liberamente ripartire le somme a credito risultanti dalla
dichiarazione annuale dell’anno precedente (senza stabilire preventivamente le
modalità di utilizzo del credito) tra importi chiesti a rimborso (in presenza
dei presupposti di legge) ed importi da compensare (ndr.
già dal 16 gennaio) con altri tributi, contributi o premi ai sensi del
D.lgs. n. 241 del 1997, ovvero da computare in detrazione nei mesi o nei
trimestri successivi.
Ai
fini del riscontro con le scritture contabili, nel caso di credito I.V.A.
riportato dall’anno precedente è necessario che il contribuente annoti ai
sensi dell’art. 30, comma 2, del DPR. n. 633 del 1972, l’ammontare
complessivo del credito iniziale sul registro degli acquisti, di cui all’art.
25 dello stesso decreto, e i successivi utilizzi sul registro delle fatture
emesse (o dei corrispettivi) sia se destinati a compensare i debiti I.V.A.
periodici sia se destinati a compensare i debiti riguardanti altri tributi,
contributi o premi.
Invece,
l’eventuale eccedenza detraibile d’imposta risultante dalla liquidazione di
ciascun periodo (mese o trimestre) deve essere computata in detrazione secondo i
criteri dell’art. 27, terzo comma, del DPR. n. 633 del 1972 e, di conseguenza,
non può formare oggetto di compensazione con altri tributi, contributi o premi.
Fa eccezione l’ipotesi in cui il contribuente, legittimato a chiedere il
rimborso infrannuale del credito I.V.A. in presenza dei presupposti previsti
dall’art. 30, comma 3, lettere a) o b), del citato DPR. n. 633, decida di
portarlo in compensazione, ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997. In tale caso,
deve annotare anche il relativo importo destinato alla compensazione nei
suddetti registri I.V.A..
Casi
particolari rinvio
Rinviamo alla appendice delle istruzioni al modello di Dichiarazione Periodica I.V.A., per l’approfondimento dei seguenti casi particolari:
Appendice istruzioni |
Argomento |
Punto
4 |
Contabilità separate o distinte |
Punto
5 |
Liquidazioni con riferimento alle operazioni del secondo mese
precedente |
Punto
6 |
Liquidazioni trimestrali – Subfornitori e altri soggetti con
liquidazione trimestrale ex art. 74 4°c. |
Punto
8 |
Curatori fallimentari e Commissari liquidatori |
Punto
9 |
Società controllanti e controllate |
Punto
12 |
Intermediari e altri soggetti abilitati all’invio telematico |
Punto
13 |
Operazioni ad esigibilità differita (fatture in sospeso verso enti
pubblici) |
Punto
14 |
Rimborsi infrannuali |
Punto
17 |
Ravvedimento – Regolarizzazione di irregolarità |
Punto
18 |
Versamenti tardivi |