torna a pagina precedente

SPECIALE NOTIZIARIO FISCALE E TRIBUTARIO
nr. 3/2001 del 28.02.2001  

LA DICHIARAZIONE PERIODICA IVA 2001

PREMESSA

Soggetti obbligati e soggetti esonerati

DOVE E COME SI PRESENTA

TERMINI DI PRESENTAZIONE

MODALITA’ DI COMPILAZIONE

Liquidazione periodica I.V.A., come annotarla sui relativi registri

Arrotondamenti

Contribuenti trimestrali e liquidazione dell’ultimo trimestre

Credito IVA dell’anno precedente o rimborsabile del trimestre

I.V.A. TRIMESTRALE –Il debito I.V.A. compensato sconta (ora) la maggiorazione del 1% (risp. 1.3 Circ. 127/E)

Riporto del credito dell’anno precedente

Casi particolari rinvio


LA DICHIARAZIONE PERIODICA I.V.A. 2001

PREMESSA

L’obbligo della Dichiarazione Periodica I.V.A., introdotto col DPR. 100/98, è oramai esteso a quasi tutti i contribuenti. Il modello di dichiarazione periodica è alla terza versione, nel 1999 è stato approvato con D.M. del 26.02.99 G.U. n. 53 del 05.03.99, per il 2000 è stato approvato un secondo modello con D.M. del 21 dicembre 1999 pubblicato sulla G.U. DEL 30.12.1999 Supplemento Ordinario n. 231. Questo secondo modello di Dichiarazione Periodica si utilizza fino alla dichiarazione relativa al mese di dicembre 2000 o all’ultimo trimestre 2000.

Il nuovo modello di Dichiarazione Periodica I.V.A. approvato con D.M. del 31.1.2001 G.U. n. 41 del 19.2.2001 deve essere utilizzato a partire dalle dichiarazioni periodiche relative a gennaio 2001 o relative al primo trimestre 2001, i termini di presentazione delle periodiche di gennaio, febbraio e marzo 2001 sono stabiliti alla data del 31 maggio 2001.

Rimane tuttavia confermata la scadenza del 30 aprile 2001 per chiedere il rimborso del credito I.V.A. relativo al primo trimestre 2001, con presentazione del modello cartaceo di dichiarazione periodica I.V.A. all’Ufficio delle Entrate competente.

Con le note che seguono cercheremo di fornire le istruzioni operative per la compilazione del nuovo modello.

SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESONERATI

La Dichiarazione Periodica, deve essere presentata da tutti i contribuenti IVA ad eccezione di:

ü persone fisiche che hanno realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a 50 milioni di lire (25.823 Euro);

ü  contribuenti che per l’anno in corso non sono obbligati a presentare la Dichiarazione Annuale IVA (Es. medici che effettuano solamente operazioni esenti) se nel corso dell’anno si verificano le condizioni che obbligano alla presentazione della dichiarazione annuale (Es. medico che emette una fattura con IVA) l’obbligo di Dichiarazione Periodica scatta dal periodo (mese o trimestre) in cui sono venute meno le condizioni di esonero;

ü      limitatamente al periodo interessato (mese o trimestre), contribuenti che pur essendo obbligati alla Dichiarazione Annuale, non hanno effettuato operazioni né attive né passive e che non si ritrovano con un credito da rinviare al periodo successivo, probabilmente le istruzioni intendono, registrato anziché effettuato, potremmo infatti effettuare una operazione di acquisto in gennaio, l’effettuazione avviene con la consegna, ma registrare la relativa fattura in febbraio. L'obbligo di presentazione della periodica, anche in assenza di operazioni, ma col riporto di un credito, è stato chiarito con la circolare n. 14/E del 7.2.2001;

ü      contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti e hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ex art. 36bis;

ü      dentisti e odontotecnici con esclusivamente operazioni esenti anche se nel periodo sono diventati debitori di I.V.A. a seguito di acquisti di oro o argento puro e conseguente applicazione della particolare procedura del “Reverse Charge”;

ü      soggetti pubblici, organi e amministrazioni dello stato, comuni, province e regioni, consorzi fra enti locali, associazioni ed enti che gestiscono demani collettivi, comunità montane, enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie comprese le A.S.L..

 

DOVE E COME SI PRESENTA

Le Dichiarazioni Periodiche I.V.A. dell’anno 2001 non possono essere presentate in banca o in posta ma devono essere presentate solamente in via telematica con la possibilità di:

·         Chiedere l’abilitazione all’Ufficio delle Entrate per ottenere l’abilitazione all’utilizzo della rete Entratel;

·         Avvalersi di una società del Gruppo nel caso si appartenga a un Gruppo di società;

Chiedere l’abilitazione al Servizio Telematico Internet (http://uniconline.finanze.it), nel caso di obbligo di 770 unificato (fino a 20 percipienti) o di esonero dal 770 perché non si sono operate ritenute.

L’intermediario che riceve la dichiarazione rilascia copia della stessa con apposita ricevuta quale prova dell’avvenuta presentazione.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

La Dichiarazione Periodica va’ presentata entro il termine di invio telematico della dichiarazione stessa, quindi entro il mese successivo a quello in cui si è tenuti ad effettuare la liquidazione I.V.A.

Con la tabella che segue riepiloghiamo le scadenze, ricordando che i termini che cadono di sabato o in giorni festivi sono automaticamente prorogati al primo giorno successivo non festivo.

 

DICHIARAZIONE I.V.A PERIODICHE

Periodo di riferimento

Liquidazione
e versamento

Invio telematico

gennaio

16/02

31/03 (1)

febbraio

16/03

30/04 (1)

marzo

16/04

31/05

1° trimestre

16/05

30/06

aprile

16/05

30/06

maggio

16/06

31/07

giugno

16/07

31/08

2° trimestre

16/08

30/09

luglio

16/08

30/09

agosto

16/09

31/10

settembre

16/10

30/11

3° trimestre

16/11

31/12

ottobre

16/11

31/12

novembre

16/12

31/01

dicembre

16/01

28/02

4° trimestre

16/02 - 16/03 (2)

31/03

(1)   La data sbarrata si riferisce alla scadenza a regime normale, per il 2001 il termine per l’invio telematico delle dichiarazioni periodiche di gennaio e febbraio è prorogato al 31 maggio.

(2)   Per particolari categorie di contribuenti autorizzati alla liquidazione trimestrale (trasportatori, distributori di carburanti, ecc.) il saldo del 4° trimestre si effettua entro il 16 febbraio.

Periodicità per i contribuenti con attività separate

Ricordiamo che i contribuenti che svolgono più attività e che determinano l’I.V.A. in modo separato, presentano le dichiarazioni periodiche:

A)      Contribuenti con la stessa periodicità (mensile o trimestrale)

Tali contribuenti devono presentare per ciascun periodo un'unica dichiarazione riepilogativa di tutte le attività per le quali il soggetto tiene contabilità separate.

B)      Contribuenti con periodicità diversa (sia mensile che trimestrale)

Il contribuente che effettui, per le diverse attività esercitate, sia liquidazioni periodiche mensili che trimestrali, deve, in via generale, presentare dichiarazioni periodiche distinte (mensili e trimestrali) con riferimento alle rispettive liquidazioni.

MODALITA’ DI COMPILAZIONE

La Dichiarazione Periodica contiene i dati riepilogativi della liquidazione I.V.A. periodica, sia essa a debito oppure a credito. Ricordiamo che non vanno riportati gli importi delle operazioni escluse (ex art. 15).

 

Intestazione

La compilazione di questa parte è intuitiva:

-           la compilazione del numero di codice fiscale deve iniziare dalla prima casella di sinistra;

-           PERIODO, indicare l’anno e il mese (da 1 a 12) o trimestre (da1 a 4) cui la dichiarazione si riferisce;

 

 

Sezione 1

Dati di carattere generale

 

 

Importi

La dichiarazione deve contenere gli importi in migliaia di lire  senza indicare i tre zeri finali si può anche compilare in  Euro barrando la casella (1)euro” se i successivi importi sono da intendersi espressi nella moneta europea.

Eventuali importi negativi si indicano col segno meno (-) all’interno del rigo.

Le migliaia di lire vanno arrotondate all’unità superiore, se si superano le 500 lire, l’Euro invece si arrotonda all’unità superiore se si superano i 49 centesimi.

L’obbligo di compilazione in Euro scatta dall’esercizio successivo a quello per il quale è stato redatto il bilancio in Euro.

La dichiarazione periodica redatta in euro fa scattare l’obbligo di compilazione in euro per tutte le successive dichiarazioni, fermo restando la possibilità di pagare indifferentemente in Euro o in Lire.

 

 

Variazioni di imponibile

Regolarizzazione semplificata

La relativa casella (2) deve essere barrata se nei righi VP1, VP2 e VP3 sono comprese variazioni di imponibili (no di imposta) per regolarizzare precedenti violazioni avvenute nello stesso anno. Procedura utilizzabile fino all’ultima dichiarazione periodica dell’anno

 

 

Dichiarazione correttiva nei termini

La casella (3) va barrata per presentare una dichiarazione periodica sostitutiva di una precedente i cui termini di presentazione non sono ancora scaduti, in questo caso come PERIODO si indica quello della dichiarazione periodica che si va a sostituire.

 

 

Dichiarazione integrativa

La casella (4) va barrata per presentare una dichiarazione periodica oltre il termine di scadenza ma entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. dell’anno, per rettificare o integrare una periodica precedente, come PERIODO si indica quello della dichiarazione periodica che si va a rettificare.

 

 

I.V.A. di gruppo

Le caselle (5) e (6) sono riservate a chi si avvale della liquidazione I.V.A. di gruppo per comunicare se la dichiarazione si riferisce al gruppo o ad una società del gruppo.

 

 

RIGO VP1 col. 1:

VENDITE
TOTALI

Si indica il totale delle operazioni imponibili (senza considerare l’I.V.A.), non imponibili ed esenti (art. 10), registrate nel registro vendite o corrispettivi e comunque soggette a registrazione, compreso l’imponibile delle operazioni a esigibilità differita.

Le operazioni esenti dei soggetti dispensati dell’obbligo di fatturazione (art. 36/bis) non vanno indicate.

Non vanno indicati gli imponibili su acquisti Intra e autofatture, registrati in vendita.

 

 

RIGO VP1 col. 2:

VENDITE
INTRA

Riportare l’importo già compreso nella colonna 1 delle cessioni intracomunitarie di beni art. 41 D.L. 331/93 e art. 50/bis c. 4 lett. F (beni prelevati da un deposito I.V.A. e spediti in altro stato dell’UE.).

Non vanno indicate le prestazioni di servizi intracomunitari art. 40 c. 4/bis, art. 40 c. 5, art. 40 c. 6 e art. 40 c. 8. Non si indicano le cessioni a residenti nella Città del Vaticano o a San Marino perché non considerate cessioni Intra.

 

 

RIGO VP2 col. 1:

ACQUISTI
TOTALI

Si indicano tutti gli acquisti, senza considerare l’I.V.A., imponibili, non imponibili, esenti (in Italia, S. Marino, Vaticano, intracomunitari e le importazioni), registrati nel periodo, compresi gli acquisti di servizi resi in Italia da prestatore estero e compreso l’imponibile degli acquisti di oro e argento soggetti al Reverse Charge.

Si devono indicare tutti gli acquisti rilevanti ai fini I.V.A., ancorché con I.V.A. indetraibile, compresi gli acquisti con esigibilità I.V.A. differita.

 

 

RIGO VP2 col. 2:

ACQUISTI
INTRA

Riportare l’importo già compreso nella colonna 1 degli acquisti intracomunitari di beni (imponibili, non imponibili, esenti o non soggetti) comprendendovi anche le operazioni (quota imponibile) la cui I.V.A. non è detraibile.

Vanno comprese anche le operazioni di acquisto intracomunitarie con introduzione in un deposito I.V.A. ex art. 50/bis D.L. 331/93 e le operazioni di prelevamento dal deposito I.V.A., nel caso particolare di “consignment stock”.

Non vanno indicati i corrispettivi per acquisto di servizi intracomunitari e gli acquisti da San Marino o Città del Vaticano

 

 

RIGO VP3

IMPORTAZIONI DI ORO E ARGENTO

Nelle colonne (1) e (2) riportare rispettivamente l’imponibile e l’imposta relativi alle importazioni di oro e argento sulle quali la dogana non ha applicato l’IVA ed assoggettate all’imposta secondo la nuova legge sull’oro (n. 7/2000) , mediante la doppia annotazione in I.V.A. acquisti e I.V.A. vendite. ( Reverse Charge)

 

 

Sez. 2

Liquidazione dell’imposta

 

 

RIGO VP10

I.V.A. VENDITE

Indicare l’I.V.A. a debito del periodo, comprendendovi anche l’I.V.A. a debito per acquisti intracomunitari, Reverse Charge e per autofatture registrati in vendita (non va indicata l’I.V.A. non esigibile del periodo, mentre va indicata l’I.V.A. non esigibile di periodi precedenti divenuta esigibile nel periodo).

 

 

RIGO VP11

I.V.A. ACQUISTI

Riportare l’I.V.A. detraibile del periodo.

 

 

RIGO VP12

Debito o credito I.V.A. del periodo

Riportare il risultato di (VP10 – VP11) a colonna 1 se positivo, a colonna 2 se negativo.

 

 

Rigo VP13

Variazioni d’imposta non regolarizzate con note d’accredito o d’addebito

In caso di ravvedimento relativo a periodi precedenti dello stesso anno, riportare l’importo delle variazioni d’imposta compresi gli eventuali interessi: a colonna 1 gli aumenti di debiti o la diminuzione di crediti IVA; a colonna 2 la diminuzione dei debiti o l’aumento dei crediti IVA.

Nel caso in cui la maggiore imposta risulti già compresa nel rigo VP10 in quanto regolarizzata con nota d’addebito, riportare solo gli interessi dovuti se non sono già stati versati

In questo rigo va riportato anche il maggior credito IVA risultante dal ricalcolo del pro-rata eseguito con la dichiarazione annuale.

Nella colonna 1 andrà inoltre eventualmente riportata quella parte del credito I.V.A. compensabile, già computato in detrazione IVA e che ora si intende estromettere dalla contabilità IVA per utilizzarlo in compensazione con altri tributi (caso particolare).

Nel caso di società controllata uscita dal gruppo vedere istruzioni.

 

 

Rigo VP14

Regolarizzazione

A colonna 1 riportare l’eventuale I.V.A. non versata, già ricompresa nel rigo VP21 di una dichiarazione periodica precedente ma dello stesso anno, l’importo ai fini della regolarizzazione deve essere aumentato degli interessi legali (3,5%).

A colonna 2 indicare invece l’eventuale I.V.A. versata in eccesso rispetto a quanto risultante dal rigo VP21 di una dichiarazione periodica precedente ma dello stesso anno.

 

 

Rigo VP15 col. 1

Debito minimo

Riportare l’eventuale importo a debito del periodo precedente non versato perché di importo fino a lire 50.000 (26 Euro)

 

 

Rigo VP15 col. 2

Credito periodo precedente

Riportare l’importo del Credito IVA del periodo precedente dello stesso anno solare (nella dichiarazione di gennaio o del 1° trimestre non si indicherà nessun valore). L’importo da indicare deve considerare gli eventuali crediti già compensati o chiesti a rimborso, deve pertanto corrisponde alla seguente somma algebrica dei righi della dichiarazione del periodo precedente.

VP17col.2 - (VP31+VP32)

 

 

Rigo VP16

Credito Iva compensabile detratto

Riportare tutto o parte del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale dell’anno precedente o, ricorrendone i presupposti (vedi Sez. 3), anche l’importo relativo al credito IVA trimestrale rimborsabile, chiesto in compensazione, che si vuole calcolare in detrazione (anche se superiore al debito IVA del periodo).

Il credito I.V.A. derivante dall’anno precedente non chiesto a rimborso viene definito dal Ministero “Credito I.V.A. compensabile”; questo credito può essere utilizzato con “compensazione interna”, riportandolo nelle liquidazioni periodiche e indicandolo in VP16 o con “compensazione esterna”, se lo si utilizza in compensazione nel modello di versamento F24.

In ogni caso (compensazione sia interna che esterna) il Credito va annotato nel registro I.V.A. Acquisti e i relativi movimenti di utilizzo, sia in F24 che in liquidazione periodica, devono essere annotati con la liquidazione periodica I.V.A.

 

 

Rigo VP17 col. 1

IVA dovuta

 

Riportare l’importo dell’IVA dovuta (riscontrare con risultato della liquidazione IVA).

Detto importo sarà pari al risultato (se positivo) delle: colonne 1 dei righi VP12 VP13 VP14 e VP15, dedotti gli importi delle colonne 2 dei righi VP12 VP13 VP14 VP15 e VP16.

 

 

Rigo VP17 col. 2

IVA a credito

Riportare l’importo dell’IVA a credito da riportare a nuovo o da trasferire nel caso di liquidazione di gruppo (riscontrare con risultato della liquidazione IVA).

Detto importo sarà pari al risultato negativo che risulta dal calcolo descritto nel punto precedente

 

 

Rigo VP18

Crediti particolari

Riportare eventuali crediti d’imposta particolari utilizzati nel periodo, in detrazione dal versamento (no quelli compensati direttamente nel Mod. F24).

Questo rigo non va compilato dai contribuenti trimestrali “normali” relativamente al 4° trimestre.

 

 

Rigo VP19

Interessi

Riportare l’importo degli interessi (1%) dovuto dai contribuenti trimestrali “normali” il calcolo si effettua sull’importo del rigo VP12 col. 1.

Questo rigo non deve essere compilato nella dichiarazione periodica relativa al 4° trimestre dell’anno.

 

 

Rigo VP20

Acconto

Se la periodica si riferisce al mese di dicembre o al quarto trimestre, riportare l’importo dell’acconto IVA pagato in dicembre.

 

 

Rigo VP21

Importo da versare

Indicare l’IVA da versare, la stessa risulta dalla seguente somma:

VP17col.1+VP19 – VP18 – VP20

Se l’acconto versato in dicembre è superiore all’I.V.A. dovuta l’importo da indicare in questo rigo sarà pari a zero.

Questo rigo non va compilato dai contribuenti trimestrali “normali” relativamente al 4° trimestre.

 

 

Rigo VP22

Versamento

Riportare a casella 1 l’importo versato risultante dal modello F24 anche se compensato in tutto o in parte.

Se avete pagato in Euro barrate la casella 2.

L’indicazione degli estremi di versamento non pone particolari problemi, nel caso di più versamenti per lo stesso periodo indicare gli estremi dell’ultimo.

Questo rigo non va compilato dai contribuenti trimestrali “normali” relativamente al 4° trimestre.

 

 

Rigo VP23

Agevolazioni

Barrare la casella:

1.       Se il versamento non è stato fatto in base a disposizioni agevolative emanate per calamità naturali o eventi eccezionali;

2.       Se avete usufruito per particolare regime della subfornitura (versamento I.V.A. trimestrale);

3.       Se siete un contribuente con liquidazione IVA trimestrale “particolare” art. 74 c. 4 (distributori, autotrasportatori ecc.)

 

 

Sez. 3

Rimborso o compensazione del credito infrannuale

 

 

Rigo VP30

Condizioni per i rimborsi infrannuali

Questa sezione va compilata per evidenziare che ricorrono le condizioni per chiedere il rimborso o la compensazione infrannuale.

Le condizioni sono:

Casella 1, aliquota media in vendita (senza considerare le cessione di cespiti), maggiorata del 10%, inferiore all’aliquota I.V.A. media degli acquisti;

Casella 2, vendite non imponibili superiori al 25% di tutte le vendite del periodo

Casella 3, acquisto di beni ammortizzabili

 

 

Rigo VP 31

Rimborso

Questo rigo si compila per chiedere il rimborso dell’I.V.A. trimestrale (limitatamente al credito maturato nel trimestre senza eventuali riporti).

Se si chiede il rimborso si deve indicare l’importo richiesto nella  casella 1) e barrare la casella 2) per l’eventuale rimborso in Euro.

La richiesta di rimborso si completa, presentando all’ufficio I.V.A. o delle Entrate, se istituito, copia o fotocopia della Dichiarazione Periodica, entro il 30/04, 31/07 e 31/10, a seconda che il rimborso si riferisca al 1°, 2° o 3° trimestre.

 

 

Rigo VP32

Compensazione

Questo rigo si compila per indicare il credito I.V.A. trimestrale che si intende chiedere di utilizzare in compensazione nel Mod. F24;

I crediti I.V.A. trimestrali, per i quali sussistono le condizioni del rimborso, possono infatti essere compensati nel Mod. F24 a partire dal 1° giorno successivo al trimestre di riferimento. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

6036 – credito I.V.A. art. 38/bis c. 2 DPR. 633/72 – 1° trimestre.

6037 – credito I.V.A. art. 38/bis c. 2 DPR. 633/72 – 2° trimestre.

6038 – credito I.V.A. art. 38/bis c. 2 DPR. 633/72 – 3° trimestre.

 

 

SOTTOSCRIZIONE:

La dichiarazione deve essere firmata dal contribuente o dal legale rappresentante.

In quest’ultimo caso si deve indicare il codice carica (1 rappresentante legale o negoziale nei casi normali) e il codice fiscale, in quanto diverso da quello della società indicato nel frontespizio.

 

Tabella dei codici di carica

1

Rappresentanza legale o negoziale

6

Rappresentante fiscale (art. 17, comma 2)

2

Socio amministratore

(Società semplici, irregolari o di fatto)

7

Eredi del contribuente

3

Curatore fallimentare

8

Liquidatore (liquidazione volontaria)

4

Commissario liquidatore

(liquidazione coatta amministrativa ovvero straordinaria)

9

Società beneficiaria (scissione) ovvero società incorporante

5

Commissario giudiziale

(Amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria)

Liquidazione periodica I.V.A. come annotarla sui relativi registri

A completamento dell’argomento riteniamo utile riepilogare le istruzioni impartite dal Ministero delle Finanze con la circolare n. 113/E del 31 maggio 2000 al fine di far coincidere i dati della liquidazione periodica con quelli riportati nella dichiarazione periodica I.V.A.

Di seguito indichiamo i dati che la liquidazione periodica I.V.A. deve contenere secondo le istruzioni impartite dal Ministero delle Finanze, aggiornato col riferimento ai nuovi righi della DICHIARAZIONE PERIODICA 2001. Per rendere più comprensibile il nostro commento riepiloghiamo il tutto in una tabella:

Sintesi

Commento

D. Periodica

Iva vendite

Totale dell’IVA vendite del periodo comprensivo dell’IVA relativa a periodi precedenti ma divenuta esigibile nel periodo corrente, dell’IVA relativa alle autofatture, agli acquisti Intra e a quelli di oro registrati in vendita. Considerando anche le note di variazione (note di addebito o accredito).

VP10

Iva acquisti

Totale dell’IVA detraibile del periodo, per acquisti e importazioni considerando le note di variazione

VP11

Iva dovuta

I.V.A. e relativi interessi da ravvedimento operoso esercitato nella dichiarazione periodica (caso particolare)

VP13

Iva regolarizzata

Importo dell’omesso versamento dell’IVA già indicata in precedenti dichiarazioni periodiche dello stesso anno e regolarizzata nel periodo comprendendovi anche gli interessi (caso particolare)

VP14

Credito Iva

o Debito minimo

Importo del Credito IVA del periodo precedente dello stesso anno solare (nella dichiarazione di gennaio o del 1° trimestre non si indica nessun valore). L’importo da indicare deve considerare gli eventuali crediti già compensati o chiesti a rimborso. Oppure l’eventuale importo a debito del periodo precedente non versato perché di importo fino a lire 50.000 (26 Euro)

VP15

Col. 2

Col. 1

Credito iva anno precedente

Tutto o parte del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale dell’anno precedente, che si vuole calcolare in detrazione (anche se superiore al debito IVA del periodo).

VP16

Debito o credito del periodo

Riportare l’importo dell’IVA dovuta o l’importo dell’IVA a credito da riportare a nuovo o da trasferire nel caso di liquidazione di gruppo

VP17

Col. 1

Col. 2

Crediti di imposta particolari

Eventuali crediti d’imposta particolari (imprenditoria femminile, nuove assunzioni ecc.) utilizzati nel periodo, in detrazione dal versamento (no quelli compensati direttamente nel Mod. F24).

Questo rigo non va compilato dai contribuenti trimestrali “normali” relativamente al 4° trimestre.

VP18

1%

Importo degli interessi (1%) dovuto dai contribuenti trimestrali “normali” Questo rigo non deve essere compilato nella dichiarazione periodica relativa al 4° trimestre dell’anno.

VP19

Debito

l’IVA da versare

VP21

Importo versato

Riportare l’importo versato risultante dal modello F24 anche se compensato in tutto o in parte. Annotare anche gli estremi del versamento precisando se Lire o Euro.

 

VP22

Credito in rimborso

Credito del trimestre senza eventuali riporti relativo a uno dei primi tre trimestri chiesto a rimborso o in compensazione nel Mod. F24;

Va compilato se ricorrono le condizioni di aliquota media in vendita (senza considerare le cessione di cespiti), maggiorata del 10%, inferiore all’aliquota I.V.A. media degli acquisti, oppure di vendite non imponibili superiori al 25% di tutte le vendite del periodo o per acquisto di beni ammortizzabili.

VP31

VP32

Arrotondamenti

Per evitare minime differenze di imposta tra il risultato della liquidazione periodica e il dato riportato nella dichiarazione periodica, i contribuenti devono applicare i medesimi criteri di arrotondamento degli importi.

Ricordiamo che le Lire si arrotondano alle mille Lire superiori se si superano le 500 lire mentre l’Euro si arrotonda all’unità superiore se si superano i 49 centesimi.

Contribuenti trimestrali e liquidazione dell’ultimo trimestre

I contribuenti trimestrali per opzione, devono effettuare la liquidazione I.V.A. del 4° trimestre entro il 16 febbraio fermo restando che il versamento andrà effettuato con la dichiarazione annuale entro il 16 marzo quale conguaglio dell’anno. Per i soggetti tenuti alla presentazione del modello Unico il pagamento può essere fatto anche entro il termine di presentazione dello stesso con la maggiorazione per interessi (0,4%).

 

Credito IVA dell’anno precedente o rimborsabile del trimestre

Dalle nuove istruzioni risulta che il Credito I.V.A. dell’anno precedente e il Credito I.V.A. trimestrale (per il quale sussistono le condizioni per chiedere il rimborso) richiesto in compensazione (VP32) vengono posti virtualmente in una sorta di “limbo”; questi crediti possono poi essere trasferiti dal “limbo” e transitare indifferentemente:

1.     nel Modello F24 per compensare altri debiti di imposte o contributi (compensazione esterna);

2.       nella contabilità I.V.A. (compensazione interna) facendoli concorrere in tutto o in parte alla liquidazione I.V.A. e riportando il relativo importo nel rigo VP16.

Il riporto in VP16 può avvenire in due modi:

p        riportando di volta in volta solamente la parte di credito necessaria per estinguere il debito del periodo;

p        riportando l’importo complessivo del credito che si vuole portare in detrazione, nel periodo e in quelli successivi.

Il Ministero ammette anche l’operazione inversa a quella indicata al precedente punto 2), vale a dire che il credito che ormai è parte del credito I.V.A. del periodo può ritornare nel “limbo” estromettendo dalla contabilità I.V.A. tutto o parte di quel credito precedentemente riportato nel rigo VP16; per fare questo l’importo che si vuole estromettere dalla contabilità I.V.A. andrà ora riportato nel rigo VP13 colonna 1 anziché nel vecchio rigo VP8.

I.V.A. TRIMESTRALE – Il debito I.V.A. compensato sconta (ora) la maggiorazione del 1% (risp. 1.3 Circ. 127/E)

Se il debito I.V.A. trimestrale viene compensato con un credito I.V.A., riportato in detrazione dal periodo o dall’anno precedente, poiché la compensazione avviene all’interno della stessa liquidazione periodica, solo sull’eventuale debito finale (che costituisce l’I.V.A. effettivamente da versare) devono essere calcolati gli interessi dell’1% previsti dalla legge.

Viceversa se il debito I.V.A. trimestrale viene compensato nel Mod. F24, l’interesse dell1% dovrà essere calcolato su tutto il debito I.V.A. del periodo.

Riporto del credito dell’anno precedente

Il Ministero ricorda che all’inizio dell’anno deve essere annotato nel registro degli acquisti (art. 30 c.2 DPR. 633/72) il credito I.V.A. risultante dalla dichiarazione I.V.A. relativa all’anno precedente (normalmente è il credito che risulta nell’ultima liquidazione I.V.A.).

Con la risposta n. 1.1 della circolare n. 127/E lo stesso Ministero ha fornito alcune indicazioni sulla gestione del credito I.V.A. che riportiamo di seguito.

“Come già evidenziato nel punto 2.18 della circolare n. 92/E del 26 aprile 1999, il contribuente può liberamente ripartire le somme a credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell’anno precedente (senza stabilire preventivamente le modalità di utilizzo del credito) tra importi chiesti a rimborso (in presenza dei presupposti di legge) ed importi da compensare (ndr. già dal 16 gennaio) con altri tributi, contributi o premi ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997, ovvero da computare in detrazione nei mesi o nei trimestri successivi.

Ai fini del riscontro con le scritture contabili, nel caso di credito I.V.A. riportato dall’anno precedente è necessario che il contribuente annoti ai sensi dell’art. 30, comma 2, del DPR. n. 633 del 1972, l’ammontare complessivo del credito iniziale sul registro degli acquisti, di cui all’art. 25 dello stesso decreto, e i successivi utilizzi sul registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) sia se destinati a compensare i debiti I.V.A. periodici sia se destinati a compensare i debiti riguardanti altri tributi, contributi o premi.

Invece, l’eventuale eccedenza detraibile d’imposta risultante dalla liquidazione di ciascun periodo (mese o trimestre) deve essere computata in detrazione secondo i criteri dell’art. 27, terzo comma, del DPR. n. 633 del 1972 e, di conseguenza, non può formare oggetto di compensazione con altri tributi, contributi o premi. Fa eccezione l’ipotesi in cui il contribuente, legittimato a chiedere il rimborso infrannuale del credito I.V.A. in presenza dei presupposti previsti dall’art. 30, comma 3, lettere a) o b), del citato DPR. n. 633, decida di portarlo in compensazione, ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997. In tale caso, deve annotare anche il relativo importo destinato alla compensazione nei suddetti registri I.V.A..

Casi particolari rinvio

Rinviamo alla appendice delle istruzioni al modello di Dichiarazione Periodica I.V.A., per l’approfondimento dei seguenti casi particolari:

Appendice istruzioni

Argomento

Punto 4

Contabilità separate o distinte

Punto 5

Liquidazioni con riferimento alle operazioni del secondo mese precedente

Punto 6

Liquidazioni trimestrali – Subfornitori e altri soggetti con liquidazione trimestrale ex art. 74 4°c.

Punto 8

Curatori fallimentari e Commissari liquidatori

Punto 9

Società controllanti e controllate

Punto 12

Intermediari e altri soggetti abilitati all’invio telematico

Punto 13

Operazioni ad esigibilità differita (fatture in sospeso verso enti pubblici)

Punto 14

Rimborsi infrannuali

Punto 17

Ravvedimento – Regolarizzazione di irregolarità

Punto 18

Versamenti tardivi

 

 

 

 

torna a pagina precedente